Sotto i 51 mila euro in Bitcoin, in Italia non si pagano tasse. Ecco i dettagli
Ormai non passa giorno che la criptovalute non vengano annunciate da notizie che ne minano l’integrità e l’utilizzo nel futuro sulle numerose testate giornalistiche di tutto il mondo. Ormai è chiaro che questo è il futuro dei pagamenti digitali e tra blockchain, Bitcoin, Ripple e chi più ne ha più ne metta, il tutto è il futuro dei pagamenti digitali decentralizzati dalle banche.
C’è un tema ancora attualissimo in tutto il mondo dove ancora si annaspa e non si sa molto a riguarda e vede un buco enorme (e gravissimo) sulle tassazioni di questi Bitcoin e di tutte le criptovalute. L’Agenzie delle Entrate finalmente per, al piccolo trotto, stanno cercando di adeguarsi alle normative che vengono lanciate in tutto il globo e lo fa con una normativa che cerca di colmare questi buchi sulla tassazione delle criptovalute.
Lo fa un po’ alla carlona mettendo nero su bianco per il trattamento fiscale è dedicato a chi investe in Bitcoin e lo paragona alle valute estere. Quindi veramente un buco normativo che ancora non si vuole chiarire, vuoi per non legittimare le criptovalute e screditarle, ma anche per incapacità delle istituzioni di gestire un cambiamento epocale dai tempi del baratto.
Ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono Bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, di cui riportiamo l’esempio nella risoluzione n. 72/E/2016 o n. 956-39/2018, che vede in assenza di leggi specifiche sulla criptovalute è applicabile il trattamento fiscale previsto per le valute estere. Un piccolo chiarimento per chi si muove liberamente nel mondo delle criptovalute che non conosce ancora una normativa in merito.
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