L’ENAC emette il comunicato con tutti i punti salienti del nuovo regolamento europeo valido da fine mese
L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha emanato la circolare che vede annunciare il nuovo regolamento europeo dei droni che sarà attivo dal 31 dicembre 2020 e che dunque regolamenterà a livello europeo tutti i Droni. Le novità riguardano soprattutto sulla certificazione dei droni e alcune regole generali che saranno valide da questo fine anno. Ecco il regolamento Droni 2021.
Nuovo regolamento Europeo dei Droni valido dal 31 dicembre 2020
Il 31 dicembre 2020 diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni, decadono le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS a meno delle operazioni che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018.
Sistema di aeromobili senza equipaggio (UAS): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.
Al fine di agevolare la transizione tra la regolamentazione nazionale a quella comunitaria si fa presente quanto segue.
Categoria aperta (Open Category)
Le operazioni in Categoria Aperta non necessitano di alcuna presentazione di dichiarazione da parte dell’operatore o di autorizzazione da parte dell’ENAC.
L’operatore può svolgere le operazioni in Categoria Aperta solo dopo essersi registrato nel portale d-flight.
Gli UAS che non presentano la marcatura CE, da C0 a C4, possono essere utilizzati, fino al 31 dicembre 2023, esclusivamente nella cosiddetta “Categoria Aperta Limitata (Limited Open Category)”.
La Categoria Aperta Limitata presenta le seguenti ulteriori limitazioni:
- in sottocategoria A1 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 500 g
- in sottocategoria A2 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 2 kg mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 m dalle persone
- in sottocategoria A3 possono essere operati UAS con massa massima e inferiore a 25 kg
- le competenze dei piloti sono stabilite dall’ENAC nel regolamento UAS-IT (in corso di emissione)
Tutte le operazioni non ricomprese nella Categoria Aperta Limitata effettuate con UAS che non presentano la marcatura CE sono da considerarsi rientranti nella Categoria Specifica.
Categoria specifica (Specific category)
Le operazioni in Categoria Specifica possono essere svolte, dopo che l’operatore ha provveduto a registrarsi nel sito d-flight, a seguito di:
- presentazione della dichiarazione nel portale d-flight per le operazioni che ricadono negli Scenari Standard, o
- autorizzazione da parte dell’ENAC per tutti gli altri tipi di operazioni
Dichiarazione
Oltre che per gli Scenari Standard pubblicati da EASA come Appendice 1 al Regolamento (EU) 2019/947 come revisionato dal Regolamento (EU) 2020/639, gli operatori fino al 2 dicembre 2021 possono presentare la dichiarazione in accordo agli Scenari Standard nazionali pubblicati da ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020.
Tali dichiarazioni saranno valide fino al 2 dicembre 2023
Autorizzazione
L’ENAC rilascia l’autorizzazione quando l’operatore, a seguito di un’analisi di rischio condotta secondo la metodologia SORA, dimostra che, attraverso l’implementazione di tutte le limitazioni e condizioni derivanti dall’analisi di rischio, l’operazione può essere svolta in sicurezza.
Per determinati scenari, nel richiedere l’autorizzazione l’operatore può avvalersi di un’analisi di rischio predefinita (PDRA) pubblicata da EASA come AMC al Regolamento (EU) 2019/947 o dall’ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020
Attività aeromodellistica
L’attività aeromodellistica è ricompresa nelle previsioni del Regolamento (EU) 2019/947 e può essere svolta in una delle seguenti opzioni:
- Nel pieno rispetto del Regolamento (EU) 2019/947 in categoria aperta sottocategoria A3
- Nell’ambito di un club o associazione di aeromodellismo autorizzato dall’ENAC in accordo all’art. 16 del Regolamento
- In aree aeromodellistiche opportunamente designate dall’ENAC
Ad oggi l’opzione 2 non risulta ancora implementata.
Nel caso dell’opzione 3 l’aeromodellista deve in ogni caso registrarsi nel sito d-flight. È possibile derogare da alcuni requisiti della categoria aperta qualora le condizioni e limitazioni imposte all’area lo consentano.
Operazioni con UAS non ricadenti nelle previsioni del Regolamento (EU) 2019/947
Tutte le operazioni che ricadono nelle previsioni del Regolamento Basico n. 2018/1139 art. 2 comma 3a sono escluse dalla normativa comunitaria e pertanto continuano ad essere regolamentate a livello nazionale.
Al fine di consentire queste operazioni, l’ENAC ha sviluppato il regolamento nazionale UAS-IT (in corso di emissione) nel quale sono definiti i requisiti.
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